IL FATTOdi ieri 29 Novembre 1938.....nessun commento da parte mia...
“Art. 3 A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammessi alunni di razza ebraica…
Art. 4 Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica…
Art. 5 Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci…
Art. 8 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione”.
di: Giovanna Gabrielli
Nessun commento:
Posta un commento
Benvenuti..